Lo statuto di Animal Reference Association - Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
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Art. 8 - Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale e delle delibere dell'Assemblea. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, ha i poteri di:
- nominare il Presidente ed eventualmente i Vice Presidenti
- deliberare sull’ammissione, sulla decadenza e sulla espulsione dei soci
- nominare il Tesoriere, e il Segretario anche in riferimento a persone non appartenenti al Consiglio
- approvare i Regolamenti che disciplinano le varie attività dell’associazione e la organizzazione dell’associazione
- convocare l’assemblea dei soci ed eseguire le sue delibere
- determinare l’entità delle quote associative
- accettare le donazioni ed i lasciti non di competenza dell’assemblea
- approvare i progetti riguardanti nuove iniziative e ne regolamenta l’aspetto finanziario
- redigere il bilancio consuntivo dell’associazione e le conseguenti dichiarazioni fiscali
- redigere e approvare il bilancio preventivo, sentendo il parere dell’assemblea dei soci, e determinare le risorse finanziarie necessarie per la futura gestione, prevedendo le modalità di approvvigionamento
- deliberare sull’apertura di qualsiasi tipo di rapporto bancario (deposito, richiesta di affidamento, apertura di credito, mutuo o prestito, incarico di incasso e pagamento di qualsiasi tipo, sconto bancario, richiesta di fidejussione, apertura di cassette di sicurezza, leasing, ecc.). Tali rapporti possono essere intrattenuti anche con società di leasing, finanziarie ed enti pubblici,
conferire incarichi e ne determina il compenso ed il rimborso spese - provvedere alla organizzazione interna, anche mediante assunzione di personale o conferendo incarichi
- deliberare lo spostamento della sede sociale ed istituire altre sedi, punti operativi, rappresentanze e simili in tutto il territorio nazionale
- deliberare in merito a convenzioni, collaborazioni ed affiliazioni con istituzioni ed enti aventi simili fini sociali
- Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando lo ritiene necessario il Presidente o due consiglieri. La convocazione viene fatta con e-mail almeno sette giorni prima della seduta. La convocazione contiene gli stessi elementi di quella prevista per l’assemblea.
La riunione è valida se presenti, anche online, almeno la metà dei consiglieri e assume le delibere se approvate da almeno la metà dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, del Vice presidente. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.
Per qualsiasi causa cessa un consigliere, il Consiglio lo sostituisce con altro socio fondatore o ordinario, il quale resta in carica fino alla successiva assemblea che deciderà di confermarlo o sostituirlo con altra persona. Se viene a mancare la metà dei consiglieri, i restanti consiglieri devono immediatamente convocare l’assemblea per la ricostituzione del Consiglio.