Lo statuto di Animal Reference Association - Art. 7 - L'Assemblea dei soci
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Art. 7 - L'Assemblea dei soci
L'Assemblea dei soci ha i più ampi poteri di nomina degli altri organi sociali, di indirizzo generale dell'attività dell'associazione, di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, di messa in liquidazione e di scioglimento dell'associazione.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in prima convocazione, al secondo venerdì del mese di aprile presso la sede sociale alle ore 17,00 ed, in seconda convocazione, il giorno successivo presso la sede sociale alle ore 17,00. Il Consiglio Direttivo può modificare detta data.
Almeno 20 giorni prima della riunione, l'avviso di convocazione è disponibile presso la sede.
L'avviso di convocazione contiene la data, l’ora, il giorno, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno.
Con le medesime modalità l'Assemblea si riunisce ogni qualvolta lo delibera il Consiglio Direttivo, il Presidente o il quorum del venti per cento dei voti dei soci.
Se la convocazione avviene in data diversa da quella sopra indicata, l’avviso verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data della seduta.
L'Assemblea provvede:
- alla nomina del Consiglio Direttivo e ne determina il numero, sempre dispari, compreso tra tre e nove membri, del Collegio dei revisori e ne determina il numero, sempre dispari, tra uno e tre membri e del Collegio dei probiviri e ne determina il numero, sempre dispari, tra uno e tre membri
- all'approvazione della relazione e del bilancio d'esercizio predisposta dal Consiglio Direttivo e decide sulle delibere conseguenti a tale approvazione. Esamina la relazione del Collegio dei revisori. Il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea anche un bilancio preventivo di massima, ma non ne resta vincolato.
- alla eventuale formulazione di linee generali di attività dell'associazione,
- alla discussione ed approvazione di qualsiasi argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo
- all'acquisto o vendita di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati
- all'accettazione di eredità o elargizioni di diritti reali su beni immobili oppure di eredità o elargizioni di importo superiore ad euro 200.000,00 o superiori a tre volte le entrate dell'ultimo bilancio approvato
- alla modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto per la messa in liquidazione e per lo scioglimento dell’associazione
L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei voti ed in seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, qualsiasi il numero dei voti presenti. Essa delibera a maggioranza dei voti presenti.
Ogni socio ordinario può dare delega di rappresentanza ad altro socio ordinario. Ogni socio ordinario può ricevere fino a tre deleghe. Ogni socio fondatore può dare delega di rappresentanza ad altro socio fondatore. Ogni socio fondatore può ricevere una sola delega da altro socio fondatore e fino a tre deleghe da soci ordinari, comunque il numero di deleghe ricevute non può essere superiore a tre.