Lo statuto di Animal Reference Association - Art. 15 – Liquidazione e scioglimento dell’associazione
Indice articoli
Art. 15 – Liquidazione e scioglimento dell’associazione
L’assemblea delibera la messa in liquidazione dell’associazione e nomina uno o più liquidatori.
Qualora l’associazione si trovi nella impossibilità di operare o resta inattiva per almeno due esercizi consecutivi, qualsiasi socio fondatore o ordinario può chiedere al Presidente del Tribunale ove è posta la sede di nominare un liquidatore e sciogliere l’associazione.
La liquidazione avviene secondo le regole di legge delle società a responsabilità limitata.
Entro il 31 marzo di ogni anno i liquidatori devono dare il resoconto della gestione al 31 dicembre dell’anno decorso.
L’assemblea approva il bilancio finale della liquidazione e destina l’avanzo finale ad associazioni aventi simili finalità o a enti pubblici.
I liquidatori provvedono a cancellare l’associazione dai registri ove essa è iscritta ed a presentare le dichiarazioni fiscali del caso.
I liquidatori possono essere remunerati.