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Lo statuto di Animal Reference Association

Indice articoli

 Lo statuto dell'Associazione è volto ad assicurare che i principi e lo spirito costruttivo con cui nasce siano mantenuti nel tempo.

L'atto costitutivo e lo statuto sono stati firmati il 2 maggio 2019.

Per scaricare lo statuto completo in formato PDF clicca qui.

Per scaricare l'atto costitutivo completo in formato PDF clicca qui.


Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

E' costituita l'associazione avente la denominazione di “Animal Reference Association” siglabile “ARE ASSOCIATION” con sede in Torino in Corso Taranto, 64.
Il Consiglio Direttivo può variare la sede sociale in Italia ed istituire altre sedi, punti operativi, rappresentanze e simili in tutto il territorio nazionale.


Art. 2 - Oggetto Sociale e Natura

La missione di Animal Reference è quella di innescare, guidare e sostenere una rivoluzione sociale ed individuale incentrata sulla relazione tra l’uomo, l’ambiente e i suoi animali, permettendo l’espansione delle capacità di ogni cittadino e del benessere collettivo.


Art. 3 - Principi

L’associazione opera secondo i principi di:

  1. indipendenza: dai poteri pubblici e dalle influenze delle religioni al fine di operare in ogni momento in conformità con i propri princìpi
  2. imparzialità: non fa alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe, orientamento, genere o opinione politica
  3. sostenibilità: rispetta la natura, l’ambiente e gli animali considerandoli come esseri senzienti
  4. no-profit: le eventuali attività economiche vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere rivolte a meglio conseguire gli obiettivi e le attività

Art. 4 - Obiettivi e attività

Obiettivi generali dell’associazione nell’ambito dell’oggetto sociale sono:

  1. la promozione di un cambiamento positivo nelle relazioni con gli animali e l’ambiente
  2. agevolare le relazioni sinergiche tra i vari stakeholder per creare attività, progetti e contesti collaborativi che creino un impatto positivo per tutte le parti coinvolte
  3. promuovere situazioni di economia sinergica e creativa orientate a generare interazioni favorevoli e positive per tutte le parti interessate
  4. facilitare l’accrescimento della consapevolezza e l’interazione con i decision makers pubblici a livello locale, nazionale ed internazionale

Obiettivi specifici dell’associazione sono:

  1. migliorare la qualità della vita delle persone che hanno e/o interagiscono con gli animali e la qualità della vita degli animali stessi
  2. promuovere una maggiore consapevolezza sulle tematiche dei diritti e del benessere animale
  3. supportare le istituzioni a rispondere in modo più efficace alle necessità dei cittadini che hanno interazioni con gli animali
  4. agevolare progetti e attività di natura economica circolare dove tutte le parti traggono un beneficio concreto
  5. creare interazioni e connessioni tra tutti gli attori interessati per promuovere azioni collaborative

L’associazione realizza gli obiettivi anche attraverso le seguenti iniziative:

  1. attività e progetti a favore dell'ambiente, degli animali e delle persone che li accudiscono o che prevedono il ruolo  dell’animale nel miglioramento delle condizioni fisiche o psichiche delle persone
  2. attività di informazione, promozione, divulgazione
  3. creazione di una rete di stakeholders con i quali condividere conoscenze e capacità secondo un modello di economia sinergica e inclusiva
  4. attività di inclusione e integrazione delle comunità e di osservatorio sociale
  5. attività di raccolta fondi e risorse, anche attraverso partnership e accordi quadro finalizzati al sostegno delle attività
  6. eventi, concorsi, esposizioni e iniziative di intrattenimento esperienziale con la possibilità di offrire prodotti e servizi
  7. creazione di un manifesto etico e compartecipativo
  8. attività e progetti di educazione e rieducazione, attività di formazione presso istituzioni pubbliche e private anche attraverso modalità omnicanale
  9. iniziative di incubazione e spazi condivisi con realtà sia produttive e commerciali che di impatto sociale
  10. raccolta ed elaborazione di informazioni relative alle attività ed ai comportamenti, per lo sviluppo di sistemi e servizi innovativi per l’identificazione e il supporto alle esigenze ed interessi dell’utente
  11. creazione di un movimento di gruppi partecipativi per la gestione e l'evoluzione di spazi ed aree comuni, creando punti di riferimento per il territorio

L’Associazione, inoltre, potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale, nei limiti consentiti dalla legge.


Art. 5 - Soci

L’adesione all'associazione è volontaria e possono farne parte sia persone fisiche che persone giuridiche come, ad esempio,  associazioni, enti privati e pubblici.

Gli aderenti diversi dalle persone fisiche sono rappresentati dalla persona da essi nominata da parte del loro legale rappresentante.

Gli aspiranti soci presentano domanda al Consiglio Direttivo, il Presidente li può ammettere immediatamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.

Le categorie di soci sono:

  1. soci fondatori, sono gli originari firmatari dell'atto costitutivo. Successivamente possono essere nominati tali anche altri accettati dal Consiglio Direttivo e ratificati dall’Assemblea. I soci fondatori versano annualmente un contributo stabilito dal Consiglio Direttivo secondo le necessità dell'associazione e dei progetti da realizzare;
  2. soci ordinari, sono i soci ordinariamente interessati a partecipare alla vita dell'associazione e ne condividono i principi e gli scopi. Essi possono essere tenuti a versare una quota annuale di iscrizione, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce i requisiti con apposito regolamento.
  3. soci sostenitori sono tutti coloro che condividono i fini dell'associazione ed in qualche modo intendono, anche saltuariamente, contribuire alla loro realizzazione. Essi possono essere tenuti a versare una quota annuale di iscrizione, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce i requisiti con apposito regolamento.
  4. soci simpatizzanti sono tutti coloro che condividono i fini dell'associazione ed in qualche modo intendono, anche saltuariamente, partecipare in maniera volontaristica, alla loro realizzazione. Essi possono essere tenuti a versare una quota annuale di iscrizione, secondo la deliberazione del Consiglio Direttivo che ne stabilisce i requisiti con apposito regolamento.
    I soci fondatori e quelli ordinari partecipano alle assemblee: i primi con un diritto di voto pari a cento voti a testa, i secondi con un diritto di voto pari a uno a testa.

I soci sostenitori e simpatizzanti non partecipano alle assemblee. Essi hanno diritto a conoscere le delibere dell'assemblea ed i bilanci.

I soci fondatori, quelli ordinari e quelli simpatizzanti, secondo le delibere del Consiglio Direttivo, possono partecipare alla realizzazione dei progetti fornendo il loro lavoro intellettuale e manuale ed usufruire del compenso previsto nel progetto stesso.

Tutti i soci hanno diritto al rimborso spese sia forfetario che documentato per gli incarichi ad essi affidati.

Tutti i soci, in qualsiasi momento, possono rassegnare le dimissioni al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può espellere dall'associazione i soci diversi da quelli fondatori per motivi di comportamento non conforme all'oggetto sociale, etico, denigrazione, rilevante comportamento amorale o penale, mancato pagamento della quota sociale o altra inadempienza per i compiti ad essi assegnati.

L’espulso ha diritto di ricorrere al Collegio dei Probiviri e, nel caso che questo non sia costituito, all'assemblea. Nel frattempo resta sospeso.

Il socio fondatore può essere espulso per gli stessi motivi dall'assemblea dei soci con delibera presa dai due terzi dei voti dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di formulare un regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle attività contenente anche diritti e doveri dei soci.

I soci sono tenuti a rispettare eventuali regolamenti interni.


Art. 6 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono:

  1. l'Assemblea dei soci
  2. il Consiglio Direttivo
  3. il Presidente e il Vice Presidente
  4. il Collegio dei Revisori
  5. il Collegio dei probiviri
  6. il Tesoriere
  7. il Segretario

L'assemblea può non istituire gli organi di cui ai punti 4), 5), 6) e 7 oppure li può istituire in forma unipersonale.


Art. 7 - L'Assemblea dei soci

L'Assemblea dei soci ha i più ampi poteri di nomina degli altri organi sociali, di indirizzo generale dell'attività dell'associazione, di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, di messa in liquidazione e di scioglimento dell'associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno, in prima convocazione, al secondo venerdì del mese di aprile presso la sede sociale alle ore 17,00  ed, in seconda convocazione, il giorno successivo presso la sede sociale alle ore 17,00. Il Consiglio Direttivo può modificare detta data.

Almeno 20 giorni prima della riunione, l'avviso di convocazione è disponibile presso la sede.

L'avviso di convocazione contiene la data, l’ora, il giorno, il luogo della convocazione e l'ordine del giorno.

Con le medesime modalità l'Assemblea si riunisce ogni qualvolta lo delibera il Consiglio Direttivo, il Presidente o il quorum del venti per cento dei voti dei soci.

Se la convocazione avviene in data diversa da quella sopra indicata, l’avviso verrà pubblicato sul sito ufficiale dell’Associazione almeno quindici giorni prima della data della seduta.

L'Assemblea provvede:

  1. alla nomina del Consiglio Direttivo e ne determina il numero, sempre dispari, compreso tra tre e nove membri, del Collegio dei revisori e ne determina il numero, sempre dispari, tra uno e tre membri e del Collegio dei probiviri e ne determina il numero, sempre dispari, tra uno e tre membri
  2. all'approvazione della relazione e del bilancio d'esercizio predisposta dal Consiglio Direttivo e decide sulle delibere conseguenti a tale approvazione. Esamina la relazione del Collegio dei revisori. Il Consiglio Direttivo sottopone all’assemblea anche un bilancio preventivo di massima, ma non ne resta vincolato.
  3. alla eventuale formulazione di linee generali di attività dell'associazione,
  4. alla discussione ed approvazione di qualsiasi argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo
  5. all'acquisto o vendita di diritti reali su beni immobili o beni mobili registrati
  6. all'accettazione di eredità o elargizioni di diritti reali su beni immobili oppure di eredità o elargizioni di importo superiore ad euro 200.000,00 o superiori a tre volte le entrate dell'ultimo bilancio approvato
  7. alla modifica dell'atto costitutivo e/o dello Statuto per la messa in liquidazione e per lo scioglimento dell’associazione

L’assemblea è valida in prima convocazione se è presente almeno la metà dei voti ed in seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, qualsiasi il numero dei voti presenti. Essa delibera a maggioranza dei voti presenti.

Ogni socio ordinario può dare delega di rappresentanza ad altro socio ordinario. Ogni socio ordinario può ricevere fino a tre deleghe. Ogni socio fondatore può dare delega di rappresentanza ad altro socio fondatore. Ogni socio fondatore può ricevere una sola delega da altro socio fondatore e fino a tre deleghe da soci ordinari, comunque il numero di deleghe ricevute non può essere superiore a tre.


Art. 8 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale e delle delibere dell'Assemblea. Ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio Direttivo, a titolo esemplificativo, ha i poteri di:

  • nominare il Presidente ed eventualmente i Vice Presidenti
  • deliberare sull’ammissione, sulla decadenza e sulla espulsione dei soci
  • nominare il Tesoriere, e il Segretario anche in riferimento a persone non appartenenti al Consiglio
  • approvare i Regolamenti che disciplinano le varie attività dell’associazione e la organizzazione dell’associazione
  • convocare l’assemblea dei soci ed eseguire le sue delibere
  • determinare l’entità delle quote associative
  • accettare le donazioni ed i lasciti non di competenza dell’assemblea
  • approvare i progetti riguardanti nuove iniziative e ne regolamenta l’aspetto finanziario
  • redigere il bilancio consuntivo dell’associazione e le conseguenti dichiarazioni fiscali
  • redigere e approvare il bilancio preventivo, sentendo il parere dell’assemblea dei soci, e determinare le risorse finanziarie necessarie per la futura gestione, prevedendo le modalità di approvvigionamento
  • deliberare sull’apertura di qualsiasi tipo di rapporto bancario (deposito, richiesta di affidamento, apertura di credito, mutuo o prestito, incarico di incasso e pagamento di qualsiasi tipo, sconto bancario, richiesta di fidejussione, apertura di cassette di sicurezza, leasing, ecc.). Tali rapporti possono essere intrattenuti anche con società di leasing, finanziarie ed enti pubblici,
    conferire incarichi e ne determina il compenso ed il rimborso spese
  • provvedere alla organizzazione interna, anche mediante assunzione di personale o conferendo incarichi
  • deliberare lo spostamento della sede sociale ed istituire altre sedi, punti operativi, rappresentanze e simili in tutto il territorio nazionale
  • deliberare in merito a convenzioni, collaborazioni ed affiliazioni con istituzioni ed enti aventi simili fini sociali
  • Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni tre mesi o quando lo ritiene necessario il Presidente o due consiglieri. La convocazione viene fatta con e-mail almeno sette giorni prima della seduta. La convocazione contiene gli stessi elementi di quella prevista per l’assemblea.

La riunione è valida se presenti, anche online, almeno la metà dei consiglieri e assume le delibere se approvate da almeno la metà dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente e, in caso di sua assenza, del Vice presidente. Ogni Consigliere ha diritto ad un voto.

Per qualsiasi causa cessa un consigliere, il Consiglio lo sostituisce con altro socio fondatore o ordinario, il quale resta in carica fino alla successiva assemblea che deciderà di confermarlo o sostituirlo con altra persona. Se viene a mancare la metà dei consiglieri, i restanti consiglieri devono immediatamente convocare l’assemblea per la ricostituzione del Consiglio.


Art. 9 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione e rappresenta tutti i soci. Può essere nominato uno o più Vice Presidente, che ha gli stessi poteri del Presidente quando questi è assente. Essi durano in carica fino alla scadenza del Consiglio direttivo che li ha eletti.

Il Vice presidente sostituisce il Presidente quando questi è assente o impedito, la firma del Vice presidente certifica nei confronti di terzi l’impedimento o l’assenza del Presidente.

Il Presidente, dispone della ordinaria e della straordinaria amministrazione e degli specifici incarichi ad esso attribuiti dal Consiglio Direttivo. In particolare ha la rappresentanza legale nei rapporti con le istituzioni, le banche, le società di leasing, le società finanziarie ed istituzioni similari, questa rappresentanza può essere delegata ad altra persona, indicandone i limiti.

Il Presidente presiede l’assemblea dei soci, in sua assenza il compito è demandato al Vice presidente.

Il Presidente, salvo delega, dispone incassi e pagamenti.


Art. 10 – Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi e pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.


Art. 11- Il Segretario

Il Segretario cura la tenuta dei libri sociali, il loro aggiornamento e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare.


Art. 12 – Il Collegio dei Revisori

L’assemblea può nominare il Collegio dei Revisori. Tale organo ha lo stesso compito che la legge prevede per le società a responsabilità limitata. Esso predispone la propria relazione al bilancio annuale.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed i componenti sono rieleggibili. Possono essere nominati i soci e i non soci e non necessita di alcuna abilitazione.

I revisori possono essere remunerati, il compenso è fissato dal Consiglio Direttivo.


Art. 13 – Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri delibera su qualsiasi questione attinente gli obblighi e i doveri statutari presumibilmente violati degli altri organi sociali e dei soci.

Il Collegio dei Probiviri dura in carica sette anni ed i componenti sono rieleggibili. Possono essere nominati i soci e i non soci e non necessita di alcuna abilitazione.


Art. 14 – Il bilancio di esercizio e il patrimonio sociale

Il Tesoriere, in mancanza il Presidente, è tenuto a predisporre la bozza di bilancio consuntivo e preventivo annuale da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il bilancio deve essere redatto secondo le prescrizioni di legge e le normative vigenti.

L’associazione deve tenere presso la propria sede legale i libri di legge e, laddove consentito, conservarli in formato digitale.

Il Presidente provvede per la compilazione e presentazione nei termini delle dichiarazioni obbligatorie per legge, delegando anche a terzi la loro redazione.


Art. 15 – Liquidazione e scioglimento dell’associazione

L’assemblea delibera la messa in liquidazione dell’associazione e nomina uno o più liquidatori.

Qualora l’associazione si trovi nella impossibilità di operare o resta inattiva per almeno due esercizi consecutivi, qualsiasi socio fondatore o ordinario può chiedere al Presidente del Tribunale ove è posta la sede di nominare un liquidatore e sciogliere l’associazione.

La liquidazione avviene secondo le regole di legge delle società a responsabilità limitata.

Entro il 31 marzo di ogni anno i liquidatori devono dare il resoconto della gestione al 31 dicembre dell’anno decorso.

L’assemblea approva il bilancio finale della liquidazione e destina l’avanzo finale ad associazioni aventi simili finalità o a enti pubblici.

I liquidatori provvedono a cancellare l’associazione dai registri ove essa è iscritta ed a presentare le dichiarazioni fiscali del caso.

I liquidatori possono essere remunerati.


Art. 16 – Disposizioni finali e rinvio

Per quanto non previsto dall’atto costitutivo o dallo statuto si rimanda ai regolamenti interni e alle disposizioni di legge.

Spetta all’Assemblea dei soci il potere di chiedere l’inserimento dell’Associazione tra le ONLUS e/o la qualificazione di Ente del Terzo Settore alle competenti autorità. L’Assemblea demanda al Presidente la esecuzione di queste delibere e nel contempo gli conferisce il potere di apportare allo Statuto quelle modifiche che gli vengano richieste dalle competenti autorità e/o dalle disposizioni di legge e/o di regolamento attuativo delle legge onde conseguire l’intendimento dell’Assemblea.

In particolare si intende qui recepita tutta la normativa, con prevalenza su quella qui esposta ove discordante, prevista per gli Enti del Terzo Settore qualora l’assemblea intenda qualificare questa associazione come Ente del Terzo Settore. 

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